Statuto Sociale Tennis Club Pistoia ASD
DENOMINAZIONI - SCOPI - SEDE
Art. 1: Scopi
Il Tennis Club Pistoia è un’associazione sportiva dilettantistica e ricreativa senza fini di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza che, nell’interesse generale della città di Pistoia e in quello particolare dei soci si prefigge:
a) promuovere, disciplinare, migliorare tutte le iniziative intese a diffondere la pratica del tennis soprattutto fra i giovani, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello Sport del Tennis;
b) promuovere iniziative di carattere culturale, sociale, didattiche e ricreative;
c) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare tra i soci i principi ed i legami di solidarietà;
d) dare assistenza ai propri Soci onde questi possano conseguire i migliori risultati nell’ambito dell’attività agonistica;
e) promuovere ed organizzare ogni manifestazione agonistica o iniziativa utile a rafforzare e diffondere l’immagine del Tennis Club Pistoia in campo provinciale, regionale e nazionale;
f) realizzare con l’Amministrazione Comunale, proprietaria dei campi, convenzioni a medio e lungo termine che non siano in contrasto con lo Statuto;
g) migliorare e potenziare l’impianto di tennis nel rispetto della convenzione esistente con l’Amministrazione Comunale.
Per il conseguimento di tali fini l’Associazione avrà facoltà di svolgere tutte le attività che i suoi organi, nell’ambito delle rispettive competenze, riterranno utili.
Art. 2: Colori Sociali e Sede
I colori sociali sono il bianco e l’azzurro. L’associazione ha sede in Pistoia c/o i campi comunali da Tennis “Enea Cotti” in via delle Olimpiadi.
Art. 3: Tipogia Soci
Fanno parte del Tennis Club Pistoia:
a) I Soci Sostenitori
b) I Soci Ordinari
c) I Soci Onorari
d) I Soci Frequentatori
e) I Soci Atleti
f) I Soci Corsisti
Sono Soci ordinari coloro che hanno compiuto la maggiore età.
Sono Soci sostenitori coloro che, indipendentemente dall’età, sottoscrivono la quota Sociale in misura superiore a quella ordinaria, con un importo minimo fissato dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci onorari coloro che hanno acquisito particolari meriti verso il Tennis Club Pistoia e verso lo sport in senso più generale.
La nomina dei Soci onorari è proposta con motivazione dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Sociale che decide con maggioranza assoluta.
Tutti i soci che hanno compiuto la maggiore età hanno diritto di voto.
La carica di Socio onorario è conferita gratuitamente.
Una speciale categoria di Soci è costituita da quegli che, in possesso di particolari attitudini sportive, si dedichino all’attività agonistica difendendo i colori Sociali nelle competizioni sportive.
Apposito regolamento definisce i criteri per l’esenzione totale o parziale della quota Sociale da parte dei Soci atleti.
Sono Soci frequentatori coloro che utilizzano tutti i servizi organizzati dal Tennis Club Pistoia ad eccezione dei campi da gioco.
Il Socio frequentatore può accedere ai campi alle condizioni previste per i non Soci e purché siano in possesso ed abbiano depositato presso il Circolo valido certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
La qualifica di socio corsista è riservata a coloro che aderiscono e svolgono attività sociali e ricreative riservate dal Circolo ai soli soci.
? La qualifica di socio corsista dà diritto a frequentare i locali sociali e gli impianti del circolo secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, stilato in base agli artt. 4 e 14 del presente Statuto Sociale
? I soci corsisti hanno diritto di iscriversi ai corsi serali (tennis o altro) per adulti non agonisti, organizzati all’interno del circolo purché siano in possesso ed abbiano depositato presso il Circolo il certificato di idoneità per attività sportiva non agonistica
? Hanno l’obbligo di corrispondere la quota associativa per loro prevista dal Circolo
? Hanno il dovere di rispettare il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’Associazione delibera di aderire
? I soci corsisti non hanno diritto alla prenotazione anticipata dei campi rispetto ai non soci né alle modalità di prenotazione o alla riduzione delle quote campi, previste per i soci ordinari
? Non hanno diritto all’uso gratuito della palestra
Il Consiglio Direttivo in carica determina le quote Sociali annue per le varie categorie Sociali, nonché la misura della tassa di prima iscrizione.
Art. 4: Obbligo dei Soci
I Soci hanno l’obbligo di accettare e di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, nonché le norme che sotto forma di Regolamento possono venire emanate.
Art. 5: Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde:
a) per recesso
b) per morosità
Il Socio che intende recedere ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo, restituendo la tessera sociale.
Il Socio che non adempie al pagamento della quota nei termini fissati dal Consiglio Direttivo perde la qualità di Socio.
La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo.
Art. 6: Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri sono:
a) il richiamo verbale
b) il richiamo scritto
c) la sospensione per un periodo da 15 a 90 giorni
d) la radiazione
Il Socio nei confronti del quale sia stata applicata la sanzione della sospensione decade dal diritto di voto e da ogni agevolazione per la durata della sanzione stessa.
Nel caso che il soggetto passivo di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione sia un membro del Consiglio Direttivo questi viene immediatamente sospeso dalla carica.
Quando il provvedimento disciplinare definitivo per mancato ricorso dei termini previsti dallo Statuto al Collegio dei Probiviri oppure quando il Consiglio dei Probiviri conferma il provvedimento, il consigliere decade definitivamente dalla carica ed è sostituito dal Socio che nelle votazioni abbia riportato il maggior numero di voti.
Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data, a mezzo lettera raccomandata o mail, comunicazione all’interessato. Questi ha la facoltà, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della medesima, di proporre reclamo scritto al Collegio dei Probiviri. La presentazione del reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento disciplinare.
Copia del provvedimento disciplinare sarà affissa nell’albo sociale per la durata di 15 giorni.
Art. 7: Adesione alla FIT
Il Tennis Club Pistoia aderisce alla F.I.T. con tutti i Soci i quali, accettando il presente Statuto, accettano anche lo Statuto e i regolamenti della F.I.T. stessa.
ORGANI SOCIALI
Art. 8: Organi del Tennis Club
Sono organi del Tennis Club Pistoia:
a) l’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio dei Probiviri
d) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
Art. 9: Diritto di Voto
L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto tutti i soci di maggiore età purché in regola con le quote sociali e nei confronti dei quali non sia stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione o radiazione.
Il Socio può farsi rappresentare, con delega stesa in calce all’avviso della convocazione, da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre soci.
Art. 10: Compito Assemblea
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti al Tennis Club Pistoia e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle norme di Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
Essa ha il compito:
a) di approvare il rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo e preventivo
b) di eleggere fra i soci abilitati al voto i componenti della Commissione Elettorale
c) di deliberare le modifiche allo Statuto Sociale
d) di deliberare su ogni altro argomento all’ordine del giorno
Art. 11: Convocazione Assemblea
L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo e preventivo ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, con avviso affisso nella sede sociale e da inviarsi a ciascun Socio almeno otto giorni prima della data prevista.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta per scritto al Consiglio anche dai Soci che rappresentino un quinto degli abilitati al voto e previa presentazione dell’ordine del giorno.
Entro venti giorni il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 12: Discussioni e votazioni Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea nomina il presidente e il segretario che la presiedono, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo o del Consigliere da questi delegato.
La convocazione dell’Assemblea e l’ordine del giorno in discussione dovranno seguire la prassi prevista dal precedente art. 11, primo capoverso.
Le votazioni dell’Assemblea avvengono in forma palese, se richiesta con la maggioranza del 50% più uno dei votanti presenti è ammessa la votazione segreta.
La modificazione dello Statuto, la trasformazione o la cessione del Tennis Club Pistoia devono essere approvate da un numero di Soci pari a due terzi dei partecipanti all’Assemblea.
Art. 13: Votazioni e spoglio delle schede
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto di sette membri eletti dai Soci ed eventualmente da due membri nominati dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci, opportunamente convocata, nomina una commissione elettorale di tre membri che entro dieci giorni dall’incarico provvede senza effetto vincolante, alla composizione di una lista con un minimo di 7 candidati al Consiglio Direttivo, con un minimo di 3 candidati per il collegio dei Probiviri e con un minimo di 3 candidati al Collegio dei Sindaci Revisori.
Le preferenze sono sette per i Consiglieri, numero tre per i Probiviri e numero tre per i Sindaci Revisori.
La scheda di votazione deve essere rispedita, entro il termine di volta in volta fissato, alla Segreteria del Tennis Club Pistoia - Commissione Elettorale.
Lo spoglio delle schede è fatto in seduta pubblica alla data preventivamente indicata. Dopo l’elezione il Consiglio Direttivo si riunisce per l’assegnazione delle cariche di Presidente e di ogni altra carica ritenuta utile alla buona gestione del Tennis Club Pistoia.
Il Presidente o il Consigliere che non partecipi a cinque riunioni consecutive del Consiglio decade di diritto dalla carica, qualora le assenze non siano giustificate. Gli succederà il Socio che nelle elezioni sociali ha riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.
In caso di decadenza del Presidente per tale motivo, il Consiglio dopo aver provveduto alla nomina del Consigliere con le modalità previste dal capoverso precedente, si deve riunire entro dieci giorni per l’attribuzione della carica di Presidente.
Art. 14: Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Tennis Club Pistoia, ha, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) deliberare circa l’ammissione, le dimissioni, la decadenza dei Soci
b) adottare i provvedimenti disciplinari
c) determinare l’ammontare della tassa di iscrizione, delle quote sociali annue, nonché proporre all’Assemblea la misura di eventuali contributi straordinari
d) compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito atte al raggiungimento degli scopi sociali
e) compiere nell’interesse del Tennis Club Pistoia qualsiasi atto ed operazione, in relazione allo scopo sociale e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell’Assemblea
f) deliberare il Regolamento Interno per il funzionamento del Tennis Club e dell’impianto
g) predisporre il rendiconto economico finanziario annuale consuntivo e preventivo
h) procedere alle convocazioni dell’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria
i) provvedere allo svolgimento dell’attività del Tennis Club Pistoia, vigilare sul normale funzionamento del Circolo Sociale
j) nominare ove lo ritenga opportuno, due consiglieri da prescegliere tra i soci aventi diritto al voto
Art. 15: Costituzione Commissioni
Il Consiglio Direttivo può valersi della collaborazione dei singoli Soci o di gruppi di Soci, costituiti in Commissioni, cui demanda l’assolvimento dei compiti specifici secondo le direttive da esso emanate.
Art. 16: Convocazione e deliberazioni Consiglio Direttivo
Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo ogni qualvolta la reputi necessario.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 17: Firma di Rappresentanza
Il Presidente ha la firma di rappresentanza legale del Tennis Club Pistoia in giudizio e di fronte a terzi. In caso di suo impedimento, assenza o delega, il Vice Presidente e/o il Consigliere più anziano ne assume temporaneamente le funzioni. In caso di urgenza il Presidente, sentiti almeno quattro Consiglieri, ha facoltà di adottare i provvedimenti del Consiglio Direttivo al quale saranno sottoposte per la successiva approvazione.
Art. 18: Redazione Verbale
Dalle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo viene redatto verbale.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 19: Costituzione e durata del Collegio Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 20: Compiti del Collegio dei Probiviri
I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Consiglio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nonché derivanti da deliberazioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Collegio decide su tutte quelle controversie che i Soci ritengono di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti riguardanti i rapporti sociali o affari intervenuti che possono formare oggetto di arbitrato. Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare ai Probiviri le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro necessari.
I Probiviri decidono in forma scritta inappellabilmente quali arbitri amichevoli, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, sempre però dopo aver sentito le parti. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto per scritto, pena la decadenza, nel termine di otto giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art. 21: Costituzione e durata del Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi nominati dall’Assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto dal Sindaco effettivo che ha riportato il maggior numero di voti.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 22: Costituzione Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano divenuti proprietà del Tennis Club Pistoia.
E’ inoltre integrato da tutti i proventi derivanti da contributi di Enti e privati e da particolari convenzioni presenti e future che intercorrono con Enti Pubblici e Privati.
Art. 23: Esercizio sociale e formazione bilanci
L’esercizio sociale comincia il 1° Gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo cura la formazione del rendiconto economico finanziario annuale consuntivo e di quello preventivo per l’anno successivo.
Il Rendiconto corredato del parere del collegio dei Sindaci Revisori che deve essere espresso almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, deve essere depositato presso la Segreteria del Tennis Club Pistoia con possibilità dei Soci di richiederne la visione e fare le proprie osservazioni.
E’ fatto divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitali; gli eventuali utili che dovessero scaturire dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività sportiva. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’assemblea stessa.
SCIOGLIMENTO
Art. 24: Deliberazione per lo scioglimento
Lo scioglimento del Tennis Club Pistoia può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’Assemblea, appositamente convocata, ed è deciso soltanto con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei Soci votanti.
Art. 25: Norme per lo scioglimento
L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Tennis Club Pistoia deve procedere contestualmente:
a) alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci e determinandone i poteri
b) di devolvere ad associazione analoga, l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari
Art. 26: Richiami e riferimenti per quanto non previsto
Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme dello Statuto della F.I.T. nonché le norme in materia del Codice Civile e dalle leggi speciali, purché compatibili con quelle enunciate ed in quanto applicabili.
IL PRESIDENTE PRO TEMPORE
Luigi Brunetti